• Estremi:
    Cassazione penale, 2011,
    • Fatto

      RITENUTO IN FATTO

      1. Con sentenza del 12 gennaio 2010, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 110 c.p., e D.Lgs. 74 del 2000, art. 5, ha ritenuto S.L. responsabile della violazione degli artt. 110 e 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, nonchè degli artt. 110 e 81 c.p., e D.Lgs. 74 del 2000, art. 3, condannandolo, previa rideterminazione della pena, ad anni due e mesi quattro di reclusione. L'imputato, in concorso con il L., rispettivamente in qualità di amministratore di fatto e di amministratore di diritto della Brigola s.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a clienti e fornitori, aveva distrutto o quanto meno occultato, in modo da impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, parte delle scritture contabili e ...

    • Diritto

      CONSIDERATO IN DIRITTO

      1. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, lo stesso risulta addirittura inammissibile per genericità. Infatti l'atto di ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 2 marzo 2010, Cecco, Rv. 246980), di contro gli argomenti esposti non consentono di individuare le ragioni in fatto o in diritto per i quali la sentenza impugnata sarebbe censurabile, così impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

      2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente erroneamente assume che la condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili possa rientrare tra i mezzi fraudolenti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, con la conseguenza di ritenere che il delitto di occultamento di cui all'art. 10 d.lgs. ...



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